Si allega la Gazzetta Ufficiale contenente il Decreto Legislativo 48/2020 che, al fine di recepire due direttive dell’UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e sull’efficienza energetica, ha modificato notevolmente la portata del Decreto Legislativo 102/2005. In particolare viene introdotto l’articolo 3-bis che prevede entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore l’adozione di una strategia di lungo termine per sostenere la ristrutturazione del parco nazionale degli edifici residenziali e non residenziali, sia pubblici che privati, al fine di ottenere un parco immobiliare decarbonizzato e ad alta efficienza energetica entro il 2050, facilitando la trasformazione degli edifici esistenti in edifici a energia quasi zero. La stessa norma stabilisce poi che la strategia di lungo termine prevede la fissazione di obiettivi indicativi periodici, incluso il raggiungimento di un tasso annuale di ristrutturazione degli edifici, al fine del miglioramento della prestazione energetica, pari almeno al 3%.
Vengono poi aggiunti:
– il comma 1-bis all’articolo 4 della normativa previgente per cui gli incentivi adottati dallo Stato, dalle Regioni e dagli enti locali per promuovere l’efficienza energetica devono essere commisurati ai risparmi energetici perseguiti o conseguiti;
– l’articolo 4-quater che istituisce presso l’ENEA il Portale nazionale sulla prestazione energetica degli edifici con lo scopo di fornire informazioni e assistenza a tutti i soggetti pubblici o privati interessati alla realizzazione degli interventi;
– l’articolo 16 per cui entro 180 giorni i Comuni dovranno adeguare il proprio regolamento edilizio prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abitativo edilizio per gli edifici di nuova costruzione o sottoposti a intervento di ristrutturazione importante sia obbligatoriamente previsto il rispetto dei criteri di integrazione delle tecnologie per la ricarica dei veicoli elettrici.
Rispetto poi all’Attestato di Prestazione Energetica (APE) l’articolo 9 del Decreto Legislativo 48:
1) conferma per i contratti di compravendita, di trasferimento a titolo oneroso e di locazione degli edifici o di singole unità immobiliari l’obbligo di inserire apposita clausola con cui l’acquirente o il conduttore dichiarano di “aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine alla prestazione energetica”;
2) conferma le sanzioni già previste in precedenza per il caso di mancata allegazione dell’APE o di omessa dichiarazione che, come riporta espressamente la norma, riguarda unicamente l’ipotesi della locazione delle singole unità immobiliari;
3) trasferisce alle Regioni il potere sanzionatorio precedentemente previsto in capo al Ministero per lo Sviluppo Economico;
4) introduce all’articolo 6 del Decreto Legislativo 102 il nuovo comma 10-bis che prevede l’obbligo di verificare la prestazione energetica ogni volta che viene installato, sostituito o migliorato un sistema tecnico destinato ad incidere sul servizio energetico e, qualora necessario, il rilascio di un nuovo APE.
Da ultimo, ma non ultimo, osserviamo come a seguito dell’emanazione del Decreto Legislativo 48 dovrebbe venir meno la procedura di infrazione n. 2020/0205 che era stata aperta dall’UE a causa del mancato recepimento delle due direttive nei termini previsti.
Naturalmente la tempestiva adozione e i contenuti della strategia di lungo termine costituiranno il primo banco di prova per constatare un effettivo cambio di passo in materia di risparmio energetico anche nel nostro paese.