Ad integrazione delle circolari 30 e 243 del 2020 si allega la relazione 56/2020 dell’Ufficio del Massimario della Corte di Cassazione intitolata novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale. Si tratta di una dissertazione dottrinale che conferma fra l’altro la possibilità per il giudice di merito, che accerta l’esistenza di un debito formatosi in conseguenza del lockdown, di procedere andando oltre la mera applicazione dell’articolo 91 del Decreto Cura Italia, che consente semplicemente di escludere la responsabilità del debitore per il ritardo nel pagamento a causa della necessità di rispettare le misure di contenimento della pandemia, e di rinviare le parti ad una vera e propria rinegoziazione del contratto. Poiché il blocco delle esecuzioni immobiliari scade alla fine dell’anno mentre sono ormai riprese le udienze nei Tribunali per la convalida degli sfratti, con ogni probabilità ci troveremo ad affrontare una grave emergenza abitativa nel 2021. E’ quindi importante provare a contrastare il più possibile l’assommarsi dei provvedimenti di convalida insistendo in tutte le sedi, giudiziali e non, sull’opportunità di una rinegoziazione dei contratti in corso. Percorso tutt’altro che facile ma che d’altra parte, stante la penuria degli strumenti a disposizione, in un certo senso si impone da sé. Come vedrete la Cassazione parte dall’assunto che “la pietra angolare continua ad essere quella concordemente ubicata da dottrina e giurisprudenza al centro del sistema: l’eventuale crisi di liquidità del debitore è un rischio posto a carico dello stesso, anche laddove derivi dall’altrui insolvenza o da una crisi di mercato”. Fatta questa doverosa premessa la Cassazione individua un limite insito nella lettera dell’articolo 1467 del Codice Civile che consente alla parte che patisce l’eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di richiedere soltanto la risoluzione del contratto mentre riserva alla parte favorita dallo sbilanciamento la possibilità di offrire come soluzione alternativa una rinegoziazione delle condizioni contrattuali. Tuttavia, prosegue la Corte, è possibile rinvenire un obbligo generale di rinegoziazione del contratto in base ai principi generali di correttezza e di buona fede nell’esecuzione del contratto che incombe su ambo le parti qualora si verifichino avvenimenti straordinari e imprevedibili che producono uno squilibrio economico. E “verosimilmente sarà il contraente svantaggiato a domandare alla controparte l’adeguamento del contratto, indicando altresì le modifiche da apportare alle condizioni precedentemente pattuite” mentre “l’altro contraente dovrà condurre la rinegoziazione in modo costruttivo”. La Cassazione sottolinea che “l’obbligo di rinegoziare impone di intavolare nuove trattative e di condurle correttamente, ma non anche di concludere il contratto modificativo”; si avrà pertanto “inadempimento se la parte tenuta alla rinegoziazione si oppone in maniera assoluta e ingiustificata ad essa o si limita ad intavolare delle trattative di mera facciata, ma senza alcuna effettiva intenzione di rivedere i termini dell’accordo”. E qui si inserisce il ruolo del giudice che può individuare o confermare in base ad equità la necessità di procedere ad una rinegoziazione. Con la conseguenza che qualora il giudice “ravvisi in capo alle parti l’obbligo di rinegoziare il rapporto squilibrato, si potrebbe ipotizzare che il mancato adempimento di esso non comporti solo il ristoro del danno, ma si esponga all’esecuzione specifica ex articolo 2392 Codice Civile”. Pertanto “al giudice potrebbe essere ascritto il potere di sostituirsi alle parti pronunciando una sentenza che tenga luogo dell’accordo di rinegoziazione non concluso, determinando in tal modo la modifica del contratto originario”. Anche alla luce di queste ultime considerazioni svolte dalla Corte appare chiaro come nei casi di una significativa diminuzione del reddito disponibile per effetto della pandemia vale la pena di richiedere comunque una rinegoziazione del contratto e possibilmente ciò prima ancora che venga instaurato un procedimento per la convalida dello sfratto.

RELAZIONE DELLA CASSAZIONE N. 56-2020