In allegato un focus del Sole 24 Ore sugli affitti brevi o, per meglio dire, le locazioni di durata pari o inferiore a 30 giorni. Segnaliamo in particolare gli articoli a pagina 4 dove viene puntualizzata la distinzione fra locazioni brevi con o senza finalità turistica specificando che nel secondo caso vale la normativa di settore e più esattamente l’articolo 5 della legge 431 del 1998 a cui pure rinvia l’articolo 2 del D.M. 16 gennaio 2017. In effetti quest’ultima norma dispone soltanto:
– al comma 2 che i canoni di locazione e la ripartizione degli oneri accessori relativi ai contratti con durata pari o inferiore a 30 giorni sono rimessi alla libera contrattazione delle parti;
– al comma 4 che soltanto per i contratti di durata superiore a trenta giorni è necessario provare, con apposita documentazione da allegare al contratto, l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, tra quelle indicate nell’Accordo definito in sede locale.
Stante il tenore letterale dell’articolo 2 del D.M. 16 gennaio 2017 si deve quindi dedurre che in caso di locazioni brevi con finalità non turistiche è necessario comunque utilizzare il testo di contratto allegato all’Accordo locale, fermo restando che non ci sono vincoli rispetto:
1) al canone applicabile;
2) alle clausole che definiscono un criterio di riparto degli oneri accessori diverso da quello definito dall’allegato D del Decreto Ministeriale (ma evidentemente, trattandosi comunque di locazione abitativa, vale comunque quanto previsto dall’articolo 9 della legge 392/1978);
3) all’obbligo di allegare documentazione comprovante l’esigenza transitoria del locatore o del conduttore.
Quindi nel caso in cui la locazione breve con finalità non turistica venga stipulata senza specificare alcuna giustificazione della transitorietà o addirittura senza adottare il testo contrattuale definito dell’Accordo locale, pare possibile pretendere l’applicazione del comma 6 dell’articolo 2 del Decreto Ministeriale che prevede la riconduzione del rapporto ad un normale contratto a canone libero di durata quadriennale. Tutela individuale che peraltro è pienamente in linea con l’obiettivo sindacale di contrastare in generale un’eccessiva e anomala diffusione delle locazioni transitorie ad uso abitativo, da quelle con durata 1-18 mesi a quelle brevi con finalità non turistiche.