In allegato la sentenza in oggetto che inaugura una differente interpretazione dell’articolo 13 della legge 431 del 1998 rispetto a quello precedentemente adottata dai giudici di merito riconoscendo la facoltà del conduttore di richiedere l’applicazione del canone concordato ed eventualmente anche le restituzione delle somme eccedenti in precedenza versate “dalla ristretta ed eccezionale ipotesi in cui fosse stato il locatore a pretendere l’instaurazione di un rapporto di locazione di fatto a quella, più generale, in cui il locatore non abbia provveduto alla registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1” del predetto articolo 13. Come ricorderete l’obbligo in capo al solo locatore di provvedere alla registrazione del contratto entro il termine perentorio di 30 giorni con il conseguente adempimento di darne documentata comunicazione al conduttore nei successivi 60 giorni è stato introdotto soltanto recentemente (articolo 1 comma 59 legge 208 del 2015) ed è entrato in vigore con decorrenza dal 01/01/2016. A questo proposito la Cassazione precisa che la norma oggetto di questa nuova interpretazione si applica anche ai contratti stipulati anteriormente alla data dell’01/01/2016. Si tratta evidentemente di una sentenza importante che apre spazi all’attività di tutela.

SENTENZA