In allegato il Decreto del Ministero del Lavoro per il riparto alle Regioni del fondo per l’assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare. Questo fondo, istituito con la Legge 112 del 2016 dal Governo Renzi, finanzia percorsi di accompagnamento per i disabili gravi (articolo 3 comma 3 Legge 104/1992) che sono privi del sostegno familiare, dando priorità a quelli: 1) privi di entrambi i genitori; 2) i cui genitori anche per ragioni connesse all’età o alla propria situazione di disabilità non sono più in grado di continuare a garantire il loro sostegno; 3) inseriti in strutture residenziali con caratteristiche che non riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare e che quindi devono essere deistituzionalizzati. In favore di queste tre categorie è infatti riservata una quota delle risorse che in base a questo ultimo Decreto Ministeriale è pari a 15 milioni di Euro su un totale di 76,1 milioni di Euro che vengono ripartiti fra le Regioni. Le Regioni sono tenute a definire gli indirizzi della programmazione che consentono poi ai Comuni di realizzare gli interventi sul territorio. Il Fondo può essere utilizzato per finanziare: a) percorsi programmati di accompagnamento per l’uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione in soluzioni alloggiative che riproducono le condizioni abitative quanto più possibile proprie dell’ambiente familiare; b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di tipo familiare e di co-housing, che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare; c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile e, in tale contesto, tirocini finalizzati all’inclusione sociale, all’autonomia delle persone e alla riabilitazione; d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, locazione, ristrutturazione e messa in opera di impianti e attrezzature necessarie per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità; e) in via residuale interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra familiare. Considerate unitariamente si tratta di misure che mirano comunque a promuovere l’indipendenza dei disabili. Da ricordare anche che la scelta fra le varie tipologie di intervento presuppone il coinvolgimento del soggetto interessato mediante il progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 238/2000 (legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

DM dic23 -Fondo disabili gravi senza sostegno familiare