In allegato una recentissima sentenza del Consiglio di Stato segnalata dal Sicet di Salerno. Una decisione particolarmente interessante perchè interpreta estensivamente la giurisprudenza costituzionale sulle norme regionali che prevedono il requisito della residenza ai fini dell’accesso agli alloggi ERP. Infatti secondo la sezione terza del Consiglio di Stato, avendo la Corte Costituzionale dichiarato l’impossibilità di prevedere un periodo di residenza protratta ai fini dell’accesso all’ERP, contrariamente a quanto stabilito da una norma ormai abrogata della legislazione regionale della Campania il requisito della residenza può considerarsi soddisfatto alternativamente sia alla data del bando sia alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva. In altre parole secondo il Consiglio di Stato qualora la legislazione regionale richieda la sussistenza del requisito della residenza con riferimento a due momenti temporali distinti, per quanto meramente funzionali nell’ambito del medesimo procedimento amministrativo ed in linea teorica equivalenti ad un breve arco di tempo, dev’essere riconosciuto il diritto ad ottenere l’assegnazione dell’alloggio anche se il requisito della residenza sussisteva soltanto al momento iniziale oppure in coincidenza del momento finale del procedimento amministrativo per l’assegnazione indicati dalla legislazione regionale. Segnaliamo infine che, essendo stata già abrogata la norma della legislazione regionale della Campania che prevedeva il requisito della residenza sia alla data del bando sia alla data di pubblicazione della graduatoria definitiva, il Consiglio di Stato non ha potuto sollevare l’eccezione di incostituzionale della norma, cosa che avrebbe consentito un chiarimento definitivo sulla questione da parte della Corte Costituzionale. Si tratta in ogni caso di un’interpretazione della giurisprudenza costituzionale che vi invitiamo a tenere in debito conto.
Consiglio di Stato Sent. 8789/2024 requisito residenza accesso ERP