In allegato, la sentenza della Corte Costituzionale sulla legge 86/2024 per l’autonomia differenziata. Per la Consulta “l’ineliminabile concorrenza e differenza tra regioni e territori, che può anche giovare a innalzare la qualità delle prestazioni pubbliche, non potrà spingersi fino a minare la solidarietà tra lo Stato e le regioni e tra regioni, l’unità giuridica ed economica della Repubblica (art. 120 Cost.), l’eguaglianza dei cittadini nel godimento dei diritti (art. 3 Cost.), l’effettiva garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, secondo comma, lettera m, Cost.)”. In particolare “i LEP implicano una delicata scelta politica, perché si tratta fondamentalmente di bilanciare uguaglianza dei privati e autonomia regionale”. Infatti “la determinazione dei LEP (e dei relativi costi standard) rappresenta il necessario contrappeso della differenziazione, una <<rete di protezione>> che salvaguarda condizioni di vita omogenee sul territorio nazionale”. “Il popolo e la nazione sono unità non frammentabili”: “esiste una sola nazione così come vi è solamente un popolo italiano, senza che siano in alcun modo configurabili dei popoli regionali che siano titolari di una porzione di sovranità”. Questa cornice costituzionale determina “un regionalismo cooperativo” in cui “sia l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, sia l’autonomia politica regionale e la possibilità della differenziazione tra le stesse regioni vengono garantite dal principio di sussidiarietà”. E anche “l’art. 116, terzo comma della Costituzione va interpretato coerentemente con il significato del principio di sussidiarietà e pertanto la devoluzione non può riferirsi a materie o ad ambiti di materie, ma a specifiche funzioni”. Peraltro “vi sono delle materie, cui pure si riferisce l’art. 116, terzo comma, della Costituzione, alle quali afferiscono funzioni il cui trasferimento è, in linea di massima, difficilmente giustificabile secondo il principio di sussidiarietà”. Fra queste anche la tutela dell’ambiente “materia in cui predominano le regolamentazioni dell’Unione Europea e le previsioni dei trattati internazionali, dalle quali scaturiscono obblighi per lo Stato membro che, in linea di principio, mal si prestano ad adempimenti frammentati sul territorio”. Viene poi rimarcato che “la sussidiarietà funziona, per così dire, come un ascensore, perché può portare ad allocare la funzione, a seconda delle specifiche circostanze, ora verso il basso ora verso l’alto”. “La preferenza va al livello più prossimo ai cittadini e alle loro formazioni sociali, ma il principio può spingere anche verso il livello più alto di governo” “La ripartizione delle funzioni deve corrispondere al modo migliore per realizzare i principi costituzionali” e “in questa prospettiva, l’adeguatezza dell’attribuzione della funzione ad un determinato livello territoriale di governo va valutata con riguardo a tre criteri: l’efficacia e l’efficienza nell’allocazione delle funzioni e delle relative risorse, l’equità che la loro distribuzione deve assicurare e la responsabilità dell’autorità pubblica nei confronti delle popolazioni interessate all’esercizio della funzione”. Quindi “le disposizioni impugnate vanno dichiarate costituzionalmente illegittime” nella misura in cui consentono un trasferimento di funzioni “senza prescrivere che le richieste di intesa siano giustificate in relazione alla situazione della regione richiedente”. L’iniziativa della regione e l’intesa “devono, pertanto, essere precedute da un’istruttoria approfondita, suffragata da analisi basate su metodologie condivise, trasparenti e possibilmente validate dal punto di vista scientifico”.

SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE 192-2024 AUTONOMIA DIFFERENZIATA