In allegato un’importante ordinanza della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione sugli effetti della dichiarazione di nullità del contratto di locazione per mancanza di forma scritta e registrazione. Innanzitutto, l’ordinanza chiarisce che l’ingiustificato arricchimento del conduttore non può essere rilevato d’ufficio dal giudice ma deve essere eccepito dal locatore che dunque è tenuto ad opporsi alla richiesta di restituzione dei canoni versati in base al contratto nullo. Viene poi precisato che è irrilevante quanto era stato concordato dalle parti, essendo necessario ricorrere ad una valutazione oggettiva dell’ingiustificato arricchimento, così come del resto prescritto dall’articolo 2041 del Codice Civile. Valutazione oggettiva che verosimilmente coincide con quella contenuta nell’articolo 13 comma 6 della Legge 431/1998 secondo cui in caso di riconoscimento di una locazione di fatto con finalità abitative si applica il canone concordato e all’inquilino vanno restituite le somme versate in eccedenza. Infatti stando a questa decisione l’indennità di ingiustificato arricchimento non solo non coincide con il canone che era stato pattuito e successivamente versato ma neppure corrisponde al mancato guadagno che il locatore avrebbe potuto trarre dalla stipula di un valido contratto, il che equivale ad escludere la possibilità di determinare l’arricchimento del conduttore facendo riferimento ai valori di mercato. Ma soprattutto l’ordinanza non accoglie il secondo motivo di ricorso che, censurando qualsiasi interpretazione analogica dell’articolo 13 comma 6 della Legge 431/1998, mirava a ottenere la restituzione integrale dei canoni pagati.
CASSAZIONE ORDINANZA 32696 – 2024