In allegato l’articolo 9 del Decreto Legge 131 in vigore dalla giornata di ieri. Nell’ambito di questo provvedimento d’urgenza, che è stato emanato per ovviare a una serie di procedure di infrazione da parte dell’Unione Europea, è stata aggiunta questa norma al Testo Unico sull’Immigrazione (Decreto Legislativo 286 del 1998) per cui “il datore di lavoro che mette a disposizione del lavoratore straniero un alloggio privo di idoneità alloggiativa o a un canone eccessivo, rispetto alla qualità dell’alloggio e alla retribuzione, ovvero trattiene l’importo del canone direttamente dalla retribuzione del lavoratore, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 350,00 a € 5.500,00 per ciascun lavoratore straniero. Il canone è sempre eccessivo quando è superiore ad un terzo della retribuzione”. In pratica, essendo stata censurata una lacuna normativa da parte dell’Unione Europea, è stata inserita una disposizione sanzionatoria specifica per l’inosservanza degli obblighi già previsti dall’articolo 24 del Decreto Legislativo 286/1998 in capo al datore di lavoro che fornisce l’alloggio ai lavoratori stranieri stagionali nel settore agricolo e in quello turistico/alberghiero. La nuova norma sanzionatoria si applica dunque soltanto nelle ipotesi di lavoro stagionale a cui si riferisce appunto l’articolo 24 del Testo Unico sull’Immigrazione. Vale la pena di ricordare comunque anche la norma di carattere generale stabilita dall’articolo 22 dello stesso Decreto Legislativo per cui il datore di lavoro interessato all’assunzione a tempo determinato o indeterminato di un straniero residente all’estero deve presentare allo Sportello Unico per l’Immigrazione non soltanto la richiesta nominativa di nulla osta corredata dalla proposta di contratto di soggiorno e dalla dichiarazione di impegno a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro ma anche idonea documentazione relativa alla modalità di sistemazione alloggiativa per il lavoratore straniero. In altre parole restando sul piano della semplice procedura amministrativa autorizzativa grava comunque sul datore di lavoro che assume stranieri residenti all’estero l’obbligo di documentare l’esistenza di una soluzione alloggiativa prima di procedere all’instaurazione del rapporto di lavoro.

Decreto legge 131/2024 articolo 9