In allegato il decreto legge 48/25 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso ed emanato dal governo per motivi di necessità e urgenza vista la difficoltà di portare a termine l’iter parlamentare sull’analogo disegno di legge “sicurezza”, presentato nell’autunno del 2023. Un provvedimento per potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto al crimine che non appare del tutto coerente con la limitazione della durata delle intercettazioni disposte dall’autorità giudiziaria che pure è stata recentemente approvata (legge 47/25). Infatti, all’allentamento dell’attività ispettiva su alcune categorie di reati, come ad esempio quelli contro la pubblica amministrazione, segue ora un particolare inasprimento delle misure di sicurezza urbana. Fra le norme che suscitano maggiore perplessità c’è quella contenuta nell’articolo 14 che, trasformando in reato il c.d. “blocco stradale” in precedenza previsto come semplice illecito amministrativo, rischia di alimentare le tensioni e il pericolo di strumentalizzazioni in occasione di varie manifestazioni di protesta, comprese quelle sindacali. Fra le norme di nostro particolare interesse c’è anche l’articolo 10 che introduce una fattispecie aggravata di reato nel caso in cui l’occupazione abusiva si concretizza rispetto ad un immobile già destinato a domicilio altrui. Si tratta di un delitto perseguibile d’ufficio soltanto se la vittima dell’occupazione è una persona incapace, per età o per infermità; negli altri casi è richiesta la querela della parte offesa. Poiché il reato si configura soltanto se l’occupazione avviene mediante violenza o minaccia oppure con artifizi o raggiri, non riguarda chi è entrato legittimamente nella detenzione dell’immobile con un contratto di affitto o di un comodato che resta soggetto esclusivamente ad eventuali azioni di rilascio secondo il codice di procedura civile. Viene poi stabilita una causa di esclusione della punibilità se l’occupante abusivo collabora all’accertamento dei fatti ed ottempera volontariamente all’ordine di rilascio dell’immobile. Sempre all’articolo 10 viene prevista anche una procedura penale sommaria per consentire la reintegrazione nel possesso dell’immobile a favore di chi già lo utilizza legittimamente come domicilio. Infatti qualora sussistono fondati motivi per ritenere arbitraria l’occupazione, la polizia, previa autorizzazione del pubblico ministero, può procedere coattivamente alla restituzione dell’immobile a favore del denunciante. La reintegrazione del possesso perde però efficacia se non viene confermata dall’autorità giudiziaria entro 48 ore dalla ricezione del verbale della polizia.
Decreto legge 48/2025 sicurezza