L’articolo 91 del decreto-legge “cura Italia”, che indica la necessità di rispettare le norme imposte ai cittadini per il contenimento dell’epidemia da coronavirus, come una circostanza che deve essere valutata ai fini dell’esclusione della responsabilità del debitore di cui all’articolo 1218 del Codice Civile. Poiché l’articolo 1218 del Codice Civile prevede la responsabilità del debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile, il giudice dovrà stabilire caso per caso se le limitazioni agli spostamenti previste per fronteggiare l’epidemia erano tali da legittimare l’inadempimento o il ritardo. Ovviamente l’impossibilità è un concetto limite che non dev’essere confuso con la difficoltà, più o meno grave, ad effettuare il pagamento. Sicuramente è ben diversa la situazione di un inquilino tenuto a pagare in contanti al domicilio di un locatore, che magari è pure molto distante da dove risiede, rispetto a quella di un affittuario tenuto ad eseguire un bonifico bancario o un vaglia postale. Ad ogni modo è chiaro che soltanto una norma che prevede espressamente la sospensione dei pagamenti (come ad esempio quella che abbiamo richiesto al Governo per i canoni di marzo e aprile) offre un riparo sicuro da eventuali contestazioni del locatore. Infine vale la pena di considerare che la responsabilità del debitore si riferisce astrattamente ad ambo le parti e quindi anche al locatore. È chiaro che se un inquilino volesse appellarsi al mancato godimento dell’immobile per l’impossibilità di raggiungerlo a causa delle limitazioni imposte dalle norme emergenziali, il locatore potrebbe opporre facilmente che si tratta di un fatto a lui non imputabile. Viceversa, sempre per fare un esempio, se l’alloggio fosse occupato da un coinquilino a sua volta intestatario di contratto e poi risultato contagiato, il locatore dovrebbe quanto meno dimostrare di aver provveduto ad una corretta sanificazione dei locali ottemperando alla prestazione posta a suo carico dall’articolo 1575 del Codice Civile.
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