Si allega la circolare 8/E dell’Agenzia delle Entrate del 3 aprile u.s. relativa all’applicazione del Decreto-Legge 18 del 17 marzo u.s. In particolare, al punto 1.21 la circolare spiega che se il termine per la registrazione di un contratto di locazione scade fra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 l’adempimento può essere effettuato entro il 30 giugno 2020. La circolare chiarisce anche che l’obbligo di pagamento di eventuali imposte di bollo e di registro discende direttamente dalla richiesta di registrazione e pertanto “se il contribuente, nonostante il beneficio della sospensione, chiede la registrazione del contratto di locazione resta dovuto il relativo versamento dell’imposta”. In altre parole:

1) la sospensione dell’adempimento di cui parla la circolare riguarda unicamente il termine per la presentazione della richiesta di registrazione;

2) non appena si chiede la registrazione è necessario provvedere anche al pagamento delle imposte di bollo e di registro eventualmente dovute.

Ovviamente il principio della sospensione dei termini per la registrazione vale anche nel caso si tratti di un accordo scritto volto semplicemente a definire una rinegoziazione del canone di locazione per un determinato periodo di tempo. Infatti, essendo prevista la registrazione di un atto scritto modificativo del contratto di locazione già registrato, opera la sospensione generale prevista dall’articolo 62 comma 1 del Decreto-Legge 18 per gli adempimenti tributari diversi dai versamenti. Ricordiamo poi che per il caso specifico in cui la rinegoziazione implichi una riduzione del canone di locazione per un determinato periodo di tempo l’articolo 19 della Legge 164 del 2014 prevede che non sono dovute le imposte di bollo e la tassa di registro. Diversamente la circolare dispone rispetto alle tasse di registro dovute per le annualità successive. Cosa che stupisce un po’ considerato che la stessa circolare riconosce al punto 1.12 che la ratio del Decreto-Legge 18 consiste anche nell’esigenza di ridurre nello stato di emergenza la circolazione delle persone sul territorio nazionale. E tuttavia la circolare dispone che “il contribuente è tenuto ad effettuare i versamenti delle rate successive dell’imposta di registro dovute per i contratti di locazione già registrati “. Qualche perplessità rimane invece rispetto alle proroghe dei contratti giunti a scadenza naturale visto che l’Agenzia delle Entrate ha considerato in passato questo caso specifico equivalente al caso della registrazione di un nuovo contratto. Inoltre, nel caso di proroga non è sufficiente effettuare un semplice versamento ma è necessario presentare una vera e propria richiesta di registrazione. Pertanto, possiamo immaginare che opera la sospensione del termine per la registrazione esattamente come nei casi in cui è prevista la presentazione di un accordo scritto. Ad ogni modo in attesa che venga fornito un chiarimento definitivo vi invitiamo a comportarvi con una certa cautela rispetto al caso in questione.

AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE N. 8-E